LE NOVITA’ DEL “DECRETO DIGNITA'”

Recentemente il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del DL n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”. Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le principali novità apportate al testo originario del Decreto riguardano:

– l’introduzione di incentivi per l’occupazione giovanile per il periodo 2019 – 2020;

– l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina dei “nuovi” voucher;

– conferme sul recupero dell'”Iper Ammortamento”;

– conferme sul credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo;

– il riconoscimento, anche per il 2018, della possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE – Art. 1-bis
In sede di conversione, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che nel 2019 e 2020 assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.
L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:
 non abbiano compiuto 35 anni;
 non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).
L’individuazione delle modalità di fruizione dell’esonero è demandata ad un apposito Decreto.

NUOVI “VOUCHER”– Art. 2-bis
In sede di conversione è stato modificato / integrato l’art. 54-bis, DL n. 50/2017 contenente la disciplina dei nuovi “voucher”.
È stato previsto, tra l’altro, che il divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato non è applicabile alle aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo:
 per le attività lavorative prestate dai soggetti di cui al comma 8 del citato art. 54-bis, ossia titolari di pensione di vecchiaia o invalidità / persone disoccupate, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un istituto scolastico / Università, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
 che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
Inoltre, per le imprese agricole, le aziende alberghiere / strutture ricettive e gli enti locali è previsto che nella dichiarazione da trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione devono essere riportati:
 la data di inizio;
 il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni (in precedenza era richiesta l’indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).

RECUPERO IPER AMMORTAMENTO – Art. 7
Relativamente all’iper ammortamento, ossia alla maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi individuati dalla Tabella A, Finanziaria 2017, è confermato che:
 la spettanza dell’agevolazione è subordinata alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia;
 la cessione / destinazione dei beni agevolati a strutture produttive situate all’estero
(delocalizzazione), ancorché appartenenti alla stessa impresa, determina il disconoscimento dell’agevolazione corrispondente alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni / interessi).
Le predette disposizioni trovano applicazione per gli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).
È confermato inoltre che il disconoscimento dell’agevolazione, con conseguente recupero del beneficio, non trova applicazione con riferimento agli interventi sostitutivi di cui all’art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018, in base ai quali in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:
 sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
 attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
In sede di conversione è stato aggiunto che l’agevolazione non è disconosciuta altresì qualora i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche all’estero.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – Art. 8
È confermato che, con riguardo al credito d’imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, tra le spese ammissibili di cui alla lett. d) del comma 6 del citato art. 3 (competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne), non sono ricompresi i costi sostenuti per l’acquisto (anche in licenza d’uso) di tali beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Sono considerate appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche vanno considerati anche le partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore).
La predetta novità è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 14.7.2018 (in generale, dal 2018) anche ai fini del calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti, resta ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo d’acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni acquistati.
È inoltre confermato che i costi per l’acquisto (anche in licenza d’uso) dei suddetti beni
immateriali rilevano ai fini del credito d’imposta solo se tali beni sono utilizzati
direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo
considerate ammissibili al beneficio.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 12-bis
In sede di conversione è riconosciuta anche per il 2018 la possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:
 non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
 maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;
a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
In particolare è ammessa la compensazione nel 2018, con le modalità previste dal DM 24.9.2014, dei predetti crediti con le somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31.12.2017.