POSSIBILE IL PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI ANTICIPI AI LAVORATORI

Dallo scorso 1.7.2018 i datori di lavoro / committenti hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico (come specificato dall’INL nella Nota 4.7.2018, n. 5828, tra gli strumenti di pagamento elettronico rientra il versamento effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN. In tal caso, per consentire la tracciabilità del pagamento, il datore di lavoro / committente è tenuto a conservare la ricevuta di versamento, anche al fine della relativa esibizione in sede di controllo);
  • in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato.

La violazione dell’obbligo di pagamento tracciato comporta l’applicazione della sanzione da € 1.000 a € 5.000. A seguito del riscontro della violazione è ammessa la c.d. “oblazione”, ossia la possibilità di pagare una somma ridotta ad 1/3 del massimo della sanzione prevista, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento. Di conseguenza la sanzione applicabile è pari a € 1.667 (5.000 / 3) ed è dovuta per il numero di mesi per i quali si è protratta la violazione.

ANTICIPI DI CASSA PER SPESE
È frequente che il datore di lavoro / committente corrisponda al lavoratore somme per il
sostenimento di spese nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione, a titolo, ad esempio, di rimborsi spese in occasione di trasferte di lavoro.
Come recentemente specificato dall’INL nella Nota 16.7.2018, n. 6201, in presenza di tali fattispecie non sussiste l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. Infatti
“tali mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione; pertanto il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio)”.